Statuto

Articolo 1. Denominazione e sede
1.1 È costituito in Cremona l’ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato“Città Rurale – ODV”, di seguito indicato con il termine “Associazione”.
1.2 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona, via Manini 10/b.

Articolo 2. Statuto
2.1 L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017.
2.2 Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell’Associazione.
2.3 Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione stessa.
2.4 In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Articolo 3. Finalità
3.1 L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come di seguito esplicitato:
– sostiene l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, alla tutela, salvaguardia e conoscenza dei c.d. “beni comuni”, promuovendo la cittadinanza attiva, la coesione, la partecipazione, l’inclusione sociale e il pieno sviluppo della persona;
– favorisce lo sviluppo degli individui promuovendo il libero accesso all’informazione, all’auto formazione ed alla formazione continua, in particolar modo per quanto riguarda tematiche ambientali e le attività collettive e/o individuali di carattere ecologico di tutela e salvaguardia dell’ambiente;
– favorisce, organizza e partecipa ad iniziative di promozione dell’educazione ambientale e del cibo a km zero, collaborando in maniera principale con soggetti attivi nel territorio anche erogando contributi di tipo economico;
– diffonde le conoscenze ecologiche, naturalistiche ed ambientali attraverso conferenze, pubblicazioni, convegni, visite e viaggi studio, accrescendo l’interesse del pubblico;
– favorisce collaborazioni e supporto con enti di ricerca, istituti scolastici, musei, enti pubblici, con particolare riferimento alla biblioteca “Centro di Documentazione Ambientale” di Cremona (denominata per brevità CDA) promuovendo le attività di ricerca e di divulgazione da essa organizzate;
– attiva la raccolta di contributi per raggiungere i fini sociali.

Articolo 4. Attività di interesse generale
4.1 L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale ai sensi dell’art 5, commi d, e, f, i, r, s del D.Lgs. 117/2017 rappresentate da:

[d]

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

[e]

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché per la tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

[f]

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

[i]

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

[r]

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

[s]

agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.
4.2 In particolare, per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):
– promuovere iniziative (es. incontri con ricercatori e studiosi, sostegno a progetti di studio e start-up) sulle materie di interesse per l’Associazione anche erogando contributi di tipo economico;
– organizzare laboratori didattici, aperti a scuole e cittadini o progetti specifici sulle materie di interesse per l’Associazione, quali ad esempio: cura di spazi verdi, allevamenti di animali (es. animali da cortile, api, ecc.) e coltivazioni floro-vivaistiche (es. fiori, ortaggi, ecc.); le dimensioni di tali attività saranno commisurate al numero degli associati e le finalità saranno principalmente didattiche;
– svolgere attività formative al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– organizzare e promuovere visite e viaggi culturali nell’ambito delle materie di interesse per l’Associazione;
– organizzare e/o partecipare a manifestazioni ed eventi culturali, scientifici e sportivi promossi anche da altre realtà che abbiano attinenza con le materie di interesse per l’Associazione;
– curare pubblicazioni ed esposizioni.
4.3 L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale principalmente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
4.4 L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 5. Ammissione
5.1 Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
5.2 La domanda di ammissione dovrà contenere l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
5.3 Eventuali minorenni possono associarsi in qualità di soci minori. In tal caso devono essere in possesso dell’autorizzazione di un genitore ed acquisiscono il diritto di voto al compimento del 16° anno di età.
5.4 L’ammissione all’Associazione è deliberata dal consiglio direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
5.5 Il consiglio direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata a mezzo di lettera o posta elettronica che deve essere trasmessa all’interessato.
5.6 L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5.7 Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

Articolo 6. Diritti e doveri degli aderenti
6.1 L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
6.2 Ciascun socio ha diritto:

  • di votare per l’elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in assemblea;
  • di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali;
  • di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
    Ciascun socio ha il dovere:
  • di rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
  • di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
  • di non arrecare danno all’Associazione;
  • di versare la quota associativa secondo l’importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Articolo 7. Perdita della qualifica di socio
7.1 La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
7.2 L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo in forma scritta al consiglio direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l’Associazione.
7.3 Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa.
7.4 L’esclusione è deliberata dall’assemblea, su proposta del consiglio direttivo, con voto segreto.
7.5 L’assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Articolo 8. Ordinamento dell’Associazione
8.1 L’Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza tra i soci.
8.2 La struttura associativa è composta:
– da un’assemblea;
– da un consiglio direttivo;
– dal presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
– dall’organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.
8.3 Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Articolo 9. Assemblea
9.1 L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.
9.2 L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
9.3 I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
9.4 Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Articolo 10. Competenze dell’assemblea
10.1 L’assemblea:
– nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo eleggendoli tra i soci;
– nomina e revoca, quando previsto dalla legge, l’organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– discute e approva il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell’Associazione all’interno del quale viene indicato l’eventuale ammontare della quota sociale annua;
– approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
– delibera sulla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
– delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione;
– delibera sulla proposta di esclusione del socio avanzata dal consiglio direttivo, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
– delibera sulle modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11. Convocazione dell’assemblea
11.1 L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo, della relazione sull’attività svolta l’anno precedente, del bilancio preventivo e del programma di attività previste per l’anno in corso.
11.2 In altri casi l’assemblea si riunisce per convocazione del presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il consiglio direttivo lo ritenga necessario.
11.3 La convocazione contiene l’ordine del giorno e avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante sul libro dei soci.
11.4 È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio. L’avviso della convocazione può essere esposto in bacheca nella sede dell’Associazione.

Articolo 12. Validità dell’assemblea e modalità di voto
12.1 L’assemblea, salvo quanto previsto al successivo articolo 13, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti all’associazione presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti all’associazione presenti in proprio o per delega.
12.2 L’assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
12.3 I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività.
12.4 I componenti del consiglio direttivo non hanno, inoltre, diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
12.5 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta.
12.6 Di ogni riunione dell’assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci.

Articolo 13. Validità dell’assemblea in caso di modifica dello statuto, revoca del consiglio direttivo o del presidente, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione
13.1 In caso di modifica dello statuto o revoca del consiglio direttivo o del presidente, l’assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
13.2 In caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
13.3 In caso di impossibilità di deliberare per mancanza del numero minimo di soci prescritto sulle materie di cui ai precedenti punti 13.1 e 13.2, si procede con le modalità di cui al successivo art. 13.4.
13.4 Dopo un primo esperimento vano di votazione con le modalità indicate precedentemente, sono necessarie due successive votazioni, entrambe con esito favorevole, convocate nell’arco di 60 giorni ed a distanza non inferiore di 15 giorni. L’assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 4/5 ed i 3/4 dei soci presenti rispettivamente alla prima ed alla seconda votazione.

Articolo 14. Consiglio direttivo
14.1 Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
14.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto espresso con le modalità di cui al precedente art. 13 c. 1 e 4.
14.3 Il consiglio direttivo è formato da tre eletti, dall’assemblea, tra gli aderenti qualora vi siano fino a 50 iscritti; da 51 a 120 iscritti il consiglio direttivo è formato da cinque eletti, dall’assemblea, tra gli aderenti; oltre i 120 iscritti, sette eletti, dall’assemblea, tra gli aderenti. Il consiglio direttivo nomina al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario.
14.4 I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Articolo 15. Competenze del consiglio direttivo
15.1 Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l’anno.
15.2 Il consiglio direttivo:
– amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l’Associazione;
– redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
– propone, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;
– gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
– approva o rigetta le domande di ammissione;
– propone all’assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
– svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all’assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 16. Funzionamento del consiglio direttivo
16.1 Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal presidente dell’Associazione.
16.2 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
16.3 Di ogni riunione del consiglio direttivo è redatto verbale da parte del segretario dell’Associazione.

Articolo 17. Il presidente
17.1 Il presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
17.2 Il presidente è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
17.3 Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea con deliberazione approvata con il voto espresso con le modalità di cui al precedente art. 13 c. 1 e 4.
17.4 Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo e sovraintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall’assemblea.
17.5 In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il consiglio direttivo, il presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all’Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima riunione utile.

Articolo 18. Il vicepresidente
18.1 Il vicepresidente, sostituisce il presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.
18.2 Gestisce, di concerto con il presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell’Associazione.
18.3 Relaziona al consiglio direttivo, in ogni sua riunione, sull’andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell’Associazione.
18.4 I compiti e le funzioni di cui al comma 18.2 e 18.3 del presente articolo possono essere assegnati dal consiglio direttivo ad altro consigliere.

Articolo 19. Il segretario
19.1 Il segretario verbalizza le riunioni di assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell’elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Articolo 20. Libri sociali
20.1 Sono libri sociali dell’Associazione:
– il libro dei soci, contenente l’elenco dei soci dell’Associazione;
– il libro verbali dell’assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell’assemblea;
– il libro verbali del consiglio direttivo, contenente i verbali del consiglio direttivo;
– il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione.
20.2 La tenuta dei libri sociali è a cura del segretario dell’Associazione.
20.3 I verbali, di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
20.4 Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Articolo 21. Risorse economiche
21.1 Il patrimonio dell’Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall’Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.
21.2 Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate:
– quote sociali;
– contributi pubblici e privati;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
– gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
– proventi derivanti da attività, svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall’Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
– altre entrate espressamente previste dalla legge;
– eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
21.3 La quota sociale, se l’assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Articolo 22. Scritture contabili
22.1 Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 23. Esercizio sociale
23.1 L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
23.2 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
23.3 Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti.
23.4 La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.
23.5 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
23.6 Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
23.7 La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’assemblea entro il mese di aprile.

Articolo 24. Divieto di distribuzione degli utili
24.1 L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
24.2 L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25. Assicurazione dei volontari
25.1 Tutti gli aderenti dell’Associazione che prestano attività di volontariato non occasionali sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
25.2 L’Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 26. Scioglimento e devoluzione del patrimonio
26.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea a norma dell’art. 13. Contestualmente l’assemblea deve nominare il liquidatore.
26.2 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall’assemblea. Nel caso l’assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 27. Disposizioni finali
27.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.